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FAQ

I professionisti rispondono alle domande più comuni  per soddisfare tutte le tue esigenze.

Chi mi seguirà?

Ogni Cliente è seguito dai professionisti dello Studio: teniamo molto al contatto personale col Cliente, che è alla base di un rapporto forte e duraturo.

I professionisti inoltre coordinano e supervisionano l’attività dei collaboratori dello Studio, che di volta in volta verranno coinvolti in funzione alle tue esigenze.

Di cosa c’è bisogno per cominciare?

Per fare un buon lavoro abbiamo bisogno di conoscere la tua attività , le tue preoccupazioni, le tue potenzialità e i tuoi i obiettivi: nei primi incontri cercheremo di farci il quadro completo prima di concentrarci sui dettagli e capire le strategie. 

Per essere più trasparenti possibile ti proporremo SEMPRE un preventivo scritto con i servizi che ti offriremo cercando di essere più dettagliati possibile e se deciderai di affidarti a noi, ti chiederemo di formalizzare per iscritto l’incarico professionale per precisarne il contenuto, i limiti e le responsabilità .

Quale tipo di società conviene?

Non è semplice dare una risposta a questo tipo di domanda anche perchè non esiste un modello societario migliore degli altri in assoluto. Ogni società si adatta meglio di altre in funzione del caso specifico e dunque dobbiamo  prima analizzare  le modalità peculiari con cui voglia o svolgere un ‘attività e poi vagliare la struttura societaria più adatta.

Ogni quanto ricevo il bilancio della mia azienda?

Ogni volta che lo desidera, il cliente potrà discutere il Suo bilancio aziendale con i professionisti dello Studio, previo appuntamento.

Quando posso sapere le tasse che dovrà pagare?

Già nel mese di febbraio, sarà possibile fare un preventivo delle imposte che l’azienda e i suoi soci dovranno pagare nel mese di giugno-luglio.

Quali sono i vantaggi di una Start Up Innovativa?

Andremo ad analizzare i molteplici e tra loro differenti vantaggi che derivano dall’iscrizione di una società, nell’apposita sezione delle start up innovative.

Una prima agevolazione, riguarda l’esonero dal versamento di oneri e bolli dovuti alla camera di commercio in sede di iscrizione e con cadenza annuale. Questo è un vantaggio di natura prettamente economica, che consente un risparmio a livello di costi fissi di gestione della società che seppur minimo può risultare importante, soprattutto nella fase di avvio di una nuova attività.

Il secondo tipo di vantaggio è invece relativo alla detrazione (per i soggetti Irpef) o deduzione (per i soggetti Ires) spettante ai soggetti esterni che effettuano investimenti nel capitale sociale della start up. Questo è un aspetto molto rilevante, perchè consente un innalzamento del livello di interesse che potrebbero avere soggetti esterni, nel finanziare l’impresa, questione che spesso è di vitale importanza per le nuove società, che hanno bisogno di innesti di liquidità nella fase di sviluppo di un nuovo progetto.

Sempre legato all’aspetto della necessità di reperire finanziamenti esterni, occorre ricordare che le start up innovative hanno anche la possibilità di accedere a mezzi di finanziamento diversi, quali per esempio il crowfunding, non permesso invece alle normali società.

Terzo aspetto cruciale è legato alla possibilità di remunerazione dei propri fornitori/collaboratori, mediante l’uso del work for equity, cioè il pagamento delle prestazioni ricevute mediante una controprestazione non monetaria, ma di partecipazione al capitale sociale (o altro strumento finanziario). Questa è un’agevolazione che risulta interessante per due differenti aspetti, in primis, sempre nell’ottica di diminuzione del fabbisogno finanziario in fase di avvio, permette ” un risparmio” sulle uscite, motivando contemporaneamente anche i fornitori/collaboratori a svolgere il proprio lavoro in modo ottimale, al fine di accrescere il valore aziendale (di cui si troveranno poi proprietari). In secondo luogo perchè le remunerazioni ricevute sotto forma di partecipazione al capitale sociale, non verranno tassate in capo ai fornitori, fintanto che manterranno la quota nelle loro mani, con un conseguente immediato risparmio fiscale.

Esistono infine una serie di altri vantaggi di tipo tecnico, legati ad aspetti societari/fiscali, che seppur in apparenza possono sembrare di bassa entità, potrebbero avere un notevole impatto durante la vita societaria, quali:

  • misure agevolate in caso di riduzione del capitale sociale per perdite civilistiche
  • non applicazione delle norme sulle società di comodo ed in perdita sistematica
  • maggior limite all’utilizzo del credito iva in assenza del visto di conformità
  • possibilità di cessione (in determinati casi) delle perdite fiscali
  • diverso assoggettamento alle procedure concorsuali

Risulta chiara quindi, l’importanza per chi avvia una nuova impresa, di fare un’analisi se sussistano o meno, i requisiti per l’iscrizione nell’apposito registro delle start up innovative, al fine di poter usufruire dei vantaggi di non poco conto sopra visti.

Quali sono i requisiti per adottare il Regime Forfettario e cosa prevede?

La L. 190/2014 all’articolo 1, commi da 54-89 (Finanziaria 2015) ha introdotto nel nostro ordinamento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il regime forfettario, destinato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo che rispettano determinati requisiti.

Con la sua entrata in vigore sono stati abrogati, a decorrere dal 2015, tutti i regimi agevolati precedentemente esistenti:

Tra i requisiti soggettivi per l’accesso era previsto che potevano usufruirne le persone fisiche esercenti un’attività d’impresa, di arte o professione (incluse le imprese familiari) purché in possesso dei requisiti stabiliti e che, contestualmente, non incorrevano in una delle cause di esclusione previste.

Con la L. 145/2018, articolo 1, commi da 9 a 11, il regime è stato rivisto ed ampliato quanto a platea di soggetti interessati, prevedendo in particolare il limite di euro 65.000 di ricavi e compensi percepiti nell’anno precedente (indipendentemente dall’attività svolta) per potervi rientrare e l’applicazione di una imposta sostitutiva con aliquota unica del 15%, che sostituisce Irpef, addizionali e Irap.

Chi adotta il regime forfettario determina il reddito imponibile applicando, all’ammontare dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti, il coefficiente di redditività previsto per l’attività esercitata.

Dal reddito determinato forfetariamente si deducono i contributi previdenziali obbligatori, quindi al reddito imponibile si applica un’unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva di quelle ordinariamente previste.

Il limite di euro 65.000 è previsto che sia ragguagliato ad anno, nel caso in cui l’attività sia stata avviata nel corso dell’esercizio. Nel   caso   di   esercizio   contemporaneo   di   attività contraddistinte da differenti codici Ateco, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

L’articolo 1, comma 692, L. 160/2019 ha nuovamente modificato le condizioni di accesso e le cause ostative previste per l’adozione del regime forfettario, confermandone alcune ed inserendone di nuove.

In particolare, sono esclusi dal regime forfettario:

  • i soggetti persone fisiche esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo che nell’anno precedente hanno superato la soglia di euro 65.000 di ricavi o compensi;
  • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività:
    1. partecipano a società di persone, ad associazioni professionali o ad imprese familiari (articolo 5 Tuir);
    2. oppure controllano, direttamente o indirettamente, società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfettari di determinazione del reddito;
  • i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
  • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

È inoltre stato previsto che siano esclusi:

  • coloro che hanno percepito, nell’anno precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 Tuir eccedenti l’importo di euro 30.000; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato;
  • coloro che nell’anno precedente abbiano sostenuto spese per il personale sia dipendente che assimilato (collaboratori, lavoro a progetto, utili di partecipazione agli associati, ecc.) per un importo superiore ad euro 20.000 lordi.

In particolare, nel caso di partecipazione in una s.r.l., il soggetto persona fisica che intraprenda un’attività di impresa o lavoro autonomo è escluso dal regime agevolato quando:

  • la partecipazione determini, direttamente o indirettamente, il controllo della società;
  • l’attività economica svolta dalla s.r.l. sia riconducibile a quella svolta dal soggetto in regime forfettario.

Al fine di favorire l’avvio di nuove attività, per il periodo di imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi, l’aliquota dell’imposta sostitutiva del 15% è ridotta al 5% al verificarsi delle tre condizioni:

  • che il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività di cui al comma 54, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni,
  • qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo di imposta precedente quello del riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite di del comma 54, vale a dire euro 65.000.

 

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I titolari dello Studio si prenderanno direttamente cura di Voi senza affidarvi ad assistenti, avendo sempre un controllo diretto e costante delle Vostre aziende.

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